Oggetto: LE NOVITÀ DEL “BONUS LOCAZIONE IMMOBILI” DOPO LA CONVERSIONE DEL “DECRETO AGOSTO”

  

Nell’ambito delle misure di sostegno a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali adottate dal Legislatore con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, l’art. 28 ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo:

O nella misura del:

  • 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività industriale / commerciale / artigianale/ agricola / di interesse turistico / professionale (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
  • 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni); commisurato:
  • all’importo pagato nel 2020 per i canoni di locazione / leasing (“operativo”) / concessione riferiti ai mesi di marzo / aprile / maggio;
  • all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno per le predette strutture turistico ricettive con attività solo stagionale; a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (se esercente attività economica).

 

NOVITÀ INTRODOTTE DAL C.D. “DECRETO AGOSTO”

 L’art. 77, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, prevede:

  • l’estensione del bonus in esame anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le predette strutture turistico ricettive);
  • l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per poter accedere al beneficio anche a favore delle strutture termali (Informativa SEAC 8.2020, n. 240).

In sede di conversione, il Legislatore ha modificato il citato art. 77 prevedendo, a favore delle imprese turistico-ricettive, che il credito d’imposta:

  • in caso di affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti;
  • spetta fino al 31.12.2020.

 

NB –>Le predette novità sono subordinate all’autorizzazione dell’UE